Associazione “PRAESENTIA”
Art. 1 - DENOMINAZIONE
1.1. E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata:
“PRAESENTIA” di seguito indicata come Associazione.
A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà “PRAESENTIA aps”.
1.2. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l’esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
1.3. L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
1.4. L’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
1.5. L’Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. aps medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947 n. 17530L.
1.6. In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. aps l’Associazione accetta espressamente ed integralmente l’apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. aps impegnandosi al suo pieno rispetto.
1.7. L’Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
Art. 2 - SEDE
2.1. L’Associazione ha sede a San Benedetto del Tronto in Via C. L. Gabrielli, 15/A.
2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
2.3. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.
2.4. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ
3.1. L’associazione, unitamente alle A.C.L.I. aps, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I. se istituita.
3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l’Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.
3.4. In tale ottica l’Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un’ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I. aps.
Art. 4 – ATTIVITÀ
4.1. L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 che precede.
4.2 In particolare, l’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
4.3 L’Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all’ art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.
4.4 Per quanto sopra, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell’ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell’ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.
- L’Associazione, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell’osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
- organizzare attività formative e motorio - sportive;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).
Art. 5 – VOLONTARIATO
5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI aps.
5.2 L’Associazione accoglie l’impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
5.3 In caso di necessità, l’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall’art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l’Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l’Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l’Associazione ove opera quale volontario.
5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l’Associazione.
5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall’art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
Art. 6 - SOCI
6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle A.C.L.I. aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l’elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
6.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.
Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
7.1 I soci hanno il diritto:
- di eleggere gli Organi sociali dell’Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLI aps, purché la data dell’iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell’elezione;
- di intervenire all’assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLI aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione medesima;
- di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.
7.2. I soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell’eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps a cui l’Associazione è affiliata;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell’art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo con la Rete ACLI;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
7.3. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7.4. E’ espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell’Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI aps purché in possesso di regolare tessera ACLI aps.
7.5. Anche ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto, atteso che l’iscrizione alla presente Associazione comporta l’iscrizione alle A.C.L.I. aps, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps.
Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO
- L’ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell’aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L’Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all’azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI aps.
- La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell’Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale ACLI aps, indicando le motivazioni dell’adesione e le disponibilità di impegno.
8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all’eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI aps.
8.4. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell’Associazione, che delibera circa l’ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione o altro componente l’Organismo esecutivo, a decidere sull’ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L’esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all’associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L’eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.
Il rinnovo dell’iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
8.5. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L’elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull’osservanza dei doveri di associato ACLI che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps, sul socio minorenne.
Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell’associazione, nonché per causa di morte.
9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. aps qui richiamato ai sensi dell’art. 16 18 del presente Statuto.
9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACLI aps a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI aps.
9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I. aps, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI aps a cui l’Associazione è affiliata;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’Associato in caso di recesso.
9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 10 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- 1 Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- L’Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs. 117/2017.
Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI
11.1 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, di cui regola l’attività. E’ composta da tutti i soci dell’associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
11.2 Partecipano all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell’esercizio del voto. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l’Organo di controllo, ove istituito.
11.3 L’Assemblea è competente a deliberare su:
- l’elezione della Presidenza ogni quattro anni;
- la nomina ogni quattro anni dei componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
- l’approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- l’approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
- l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
- ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l’Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l’apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale delle ACLI aps e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.
Se l’Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l’Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare o di definire maggioranze diverse per la delibera in materia di azione di responsabilità.
11.4. L’Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.
Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, nello Statuto delle ACLI aps.
11.5. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:
- la Presidenza se ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
- sia richiesto dalla Presidenza provinciale o da quella regionale d’intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita
La convocazione dell’Assemblea deve:
- avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali delle ACLI, ove costituiti;
- indicare: la data e il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno e il programma dei lavori.
11.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell’Assemblea, e di trarne copia a sue spese.
11.7 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l’eventuale approvazione.
11.8 I regolamenti disciplinano l’organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell’Assemblea convocata per l’elezione della Presidenza.
Art. 12 – PRESIDENZA
12.1. La Presidenza è l’organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.
12.2. L’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell’Assemblea, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.
12.3. La durata in carica dei componenti dell’organo è stabilita dall’Assemblea all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.
12.4. La Presidenza è composta:
- con diritto di voto, dai soci eletti dall’Assemblea;
- senza diritto di voto, se non già eletti dall’Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all’interno dell’Associazione.
La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:
- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- della Presidenza provinciale, d’intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d’inerzia dalla Presidenza provinciale con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente.
Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell’Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale delle ACLI aps.
12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.
12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.
12.8 Possono essere candidati all’elezione nella Presidenza tutti i soci dell’Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
12.9 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell’elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.
12.10 I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.
12.11 Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l’elezione del nuovo componente o di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione della nuova Presidenza.
12.12 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell’Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:
- siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
- copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI prima dello svolgimento dell’Assemblea.
I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.
Art. 13 – PRESIDENTE
13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell’Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
13.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.
13.3. Sul Presidente incombe l’obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l’ordine del giorno, ne presiede le riunioni salvo quanto disposto al precedente art. 12.3, ultimo capoverso.
Il Presidente:
- partecipa all’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
- sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.
13.4 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell’Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.
13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:
- siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- sia indicato il nome del candidato Presidente;
- copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell’Assemblea.
I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.
13.6 Il responsabile dell’amministrazione, ove eletto:
- firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall’Organo di controllo quando istituito;
- predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.
13.7 Il Presidente e il responsabile dell’amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.
Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE
14.1. L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
14.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l’indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI
15.1. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell’Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
15.3 Se l’Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 14.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.
- 4 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
15.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
15.7 Secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l’Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui
all’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
I soci dell’Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L’istante può estrarre copia del libro di cui al precedente punto 2).
15.8 Ai soci ACLI sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi delle ACLI attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle delega, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.
15.9 L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE
16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l’Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
16.2 I componenti dell’Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
16.3 L’Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell’Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l’Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.
Art. 17 – SCIOGLIMENTO
17.1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
17.2. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - NORME FINALI
18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.
aggiornato al 12/04/2021